• DPR 8 luglio 2005, n. 169
    REGOLAMENTO PER IL RIORDINO DEL SISTEMA ELETTORALE E DELLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI ORDINI PROFESSIONALI
    Art. 3.- Elezione dei consigli territoriali

    comma 11. L'elettore ritira la scheda elettorale, che prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere. L'elettore vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati ai sensi del comma 12. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere. La scheda é deposta chiusa nell'urna.

    Considerazioni personali: A mio avviso, faccio presente che la norma come è attualmente concepita, non è al passo dei tempi, in quanto votare tanti candidati quanti i consiglieri da eleggere, non consente che la rappresentanza eletta degli ordini territoriali sia lo specchio della maggioranza dei votanti e nel contempo rappresenti anche le minoranze. In un sistema democratico come è il nostro in Italia, si dovrebbe avere in seno agli ordini professionali una rappresentanza che rispecchi sia la maggioranza che la minoranza dei votanti.
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