Introduzione
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  •   Giovanni Marino ha commentato questo post circa 1 anno fa
    Vorrei fare presente una questione che riguarda gli ingegneri abilitati esperti di radioprotezione e regolarmente iscritti nell’elenco nominativo del ministero del lavoro per quanto riguarda il settore dei controlli di garanzia di qualità degli apparecchi radiologici, riguarda alcune centinaia di colleghi che hanno conseguito questa abilitazione:
    Secondo il decreto 101/20 (recepimento della direttiva Euratom) e s.m. siamo abilitati a svolgere attività di sorveglianza fisica nelle strutture sanitarie per qualsiasi tipo di apparecchio radiologco, ma i controlli di garanzia della qualità esclusivamente di apparecchi endorali, questo limite ci impedisce praticamente di lavorare e crea difficoltà nell’adempimento di questi controlli previsti per legge (sorveglianza fisica e controlli di qualità sono obbligatori).
    I controlli di garanzia della qualità degli apparecchi nel decreto sono affidati allo specialista di fisica medica (una figura nata con tutt’altre mansioni) e poiché questi specialisti si abilitano anche esperti di radioprotezione loro possono fare tutto e praticamente noi niente.
    Queste disposizioni non sono un recepimento della direttiva Euratom (nel documento originale della direttiva è definito “medical physics expert”) ma un proseguimento di quanto previsto nel dlgs 187/2000, un decreto che ha sempre destato perplessità.
    Solo in Italia un ingegnere (industriale) può progettare un apparecchio radiologico ma non può eseguire rilievi strumentali per verificarne il funzionamento o collaudarlo. In pratica noi ingegneri industriali laureati per esempio in ingegneria biomedica e abilitati esperti di radioprotezione siamo stati privati delle nostre competenze professionali previste dal DPR 328/2001 e quindi non possiamo lavorare nel settore per cui abbiamo studiato.
    A conferma, in allegato la sentenza della Corte d’Appello di Roma del 15/09/2020 relativa al ricorso fatto da alcuni colleghi che attesta che l’esclusione dalla possibilità di eseguire controlli di qualità di apparecchi radiologici della categoria degli esperti di radioprotezione (non fisici medici) abilitati dopo l’entrata in vigore del 187/2000 è giudicata incostituzionale: I colleghi che hanno partecipato al ricorso oggi sono abilitati a svolgere i suddetti controlli.
    Ritengo che la nostra figura professionale meriti in questo importante settore la adeguata considerazione presso le sedi istituzionali, a tutela della categoria e di quelle che dovrebbero essere per statuto le nostre competenze.

    Comments (2)
    • Finalmente un post relativo alla condizione professionale dell'ingegnere nella sanità! A prescindere dal casus belli degli ingegneri biomedici sullaFinalmente un post relativo alla condizione professionale dell'ingegnere nella sanità! A prescindere dal casus belli degli ingegneri biomedici sulla questione radioprotezione (assolutamente degna di attenzione e soluzione), rileva il fatto che ogni ingegnere è subalterno a un professionista sanitario perché non ha qualifica dirigenziale. Speriamo che al prossimo congresso il caso dei controlli per la radioprotezione possa essere lo spunto per avviare una riflessione più estesa sulla qualifica dirigenziale dell'ingegnere, al pari degli altri professionisti sanitari.  Altro ...
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    • Questo problema è quotidiano. Ogni giorno esce una nuova limitazione sulle competenze in vari settori a favore di altre categorie/lobbies. Non èQuesto problema è quotidiano. Ogni giorno esce una nuova limitazione sulle competenze in vari settori a favore di altre categorie/lobbies. Non è possibile che il professionista debba continuamente rincorrere sentenze legali favorevoli, invece di prestare la sua opera.   Altro ...
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